In questi mesi la data viene citata ovunque, spesso come se fosse il giorno in cui tutto quello che oggi è sul mercato diventerà improvvisamente fuori norma. Non è così e chi ha già vissuto altri passaggi normativi del settore riconosce il copione: prima l’allarme, poi la corsa a soluzioni frettolose e soltanto alla fine il lavoro vero. Il PPWR è costruito per gradi. Alcune prescrizioni diventano applicabili dal 12 agosto 2026; altre dipendono da scadenze successive, criteri tecnici armonizzati e atti che la Commissione europea deve ancora adottare.
La domanda che circola più spesso nelle aziende è quasi sempre la stessa: “Con quale materiale dobbiamo sostituire quello che usiamo oggi?” È una domanda prematura. Un imballaggio non è mai soltanto il materiale con cui è prodotto. È l’insieme di contenitore, chiusura, etichetta, decorazione, prodotto confezionato, linea di confezionamento, condizioni di conservazione, trasporto e mercato di destinazione.
Cambiare uno di questi elementi senza considerare gli altri può produrre problemi che spesso emergono quando ormai costano cari. Prima di mettere mano a un vasetto, una vaschetta, un secchio, un coperchio o un film, conviene quindi farsi cinque domande più precise.
1. Dal 12 agosto 2026 devo cambiare subito il mio imballaggio?
No. Non esiste un obbligo generalizzato di sostituire tutti gli imballaggi esistenti a partire da quella data, esiste però una necessità molto concreta: sapere che cosa si sta immettendo sul mercato, come è composta ogni unità di imballaggio, chi assume le responsabilità previste dal Regolamento e quali documenti ne sostengono la conformità.
Sostituire tutto senza criterio vorrebbe dire aprire decine di progetti senza avere prima individuato quelli realmente critici. Aspettare che ogni atto tecnico sia definitivo prima di muoversi sarebbe l’errore opposto, e non sarebbe meno rischioso.
Prima di modificare, bisogna mappare
Il lavoro da cui partire è la mappatura degli imballaggi in uso. Per ciascuno occorre ricostruire la composizione, i componenti, la destinazione d’uso, l’eventuale contatto con alimenti, il carattere monouso o riutilizzabile, i mercati serviti e la documentazione già disponibile.
Un’azienda che utilizza più formati della stessa vaschetta non può limitarsi a registrare la voce “PET”. Deve sapere se tra un formato e l’altro cambiano spessore, colore, struttura, film di chiusura, etichetta, decorazione o condizioni di utilizzo. Lo stesso vale per un vasetto stampato a iniezione con coperchio ed etichetta inserita direttamente nello stampo, la cosiddetta IML. Anche quando i componenti appartengono alla stessa famiglia di materiali plastici, liquidare la valutazione con la parola “monomateriale” è un’illusione di ordine, non un’analisi.
Che cosa diventa operativo dal 12 agosto 2026
A partire dalla data generale di applicazione, il fabbricante deve effettuare la valutazione di conformità prevista dal PPWR e redigere la dichiarazione di conformità UE, sostenuta dalla relativa documentazione tecnica.
La documentazione e la dichiarazione devono essere conservate per cinque anni dall’immissione sul mercato nel caso degli imballaggi monouso e per dieci anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili. Per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti si applicano inoltre i limiti relativi alle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, conosciute come PFAS, stabiliti dall’articolo 5 del Regolamento.
Gli imballaggi progettati come riutilizzabili dovranno essere qualificati sulla base di caratteristiche ed evidenze coerenti con il riutilizzo, anche se parte dei criteri quantitativi e delle modalità applicative verrà completata successivamente. In pratica, non si parte dalla sostituzione del materiale, si parte dall’individuazione degli imballaggi per i quali mancano dati, documenti o una chiara attribuzione delle responsabilità.
2. Chi deve redigere la dichiarazione di conformità e quali documenti servono?
Nel linguaggio di tutti i giorni chiamiamo “fabbricante” chi produce fisicamente l’imballaggio. La definizione del PPWR è più articolata e non coincide sempre con chi stampa o termoforma il contenitore vuoto.
In determinate situazioni contrattuali, può essere fabbricante anche il soggetto che fa progettare o fabbricare un imballaggio, o un prodotto imballato, e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio. L’individuazione del soggetto responsabile deve quindi essere verificata sul caso concreto, senza trasferire automaticamente tutta la responsabilità sul produttore del singolo componente.
La conformità è un lavoro di filiera
Il cliente non può chiedere al fornitore una generica “certificazione PPWR” e considerare chiuso il problema. Un unico documento capace di certificare indistintamente qualsiasi configurazione e qualsiasi utilizzo non esiste. Il punto, nella maggior parte dei casi, non è ottenere un timbro, ma organizzare correttamente lo scambio di informazioni lungo la filiera. Il fabbricante deve disporre degli elementi necessari per redigere la dichiarazione e sostenere la conformità. I fornitori di materiali, componenti e imballaggi devono contribuire mettendo a disposizione le informazioni di propria competenza.
Allo stesso tempo, il produttore dell’imballaggio deve conoscere l’utilizzo previsto, la configurazione finale e gli altri componenti con cui la propria soluzione verrà abbinata. Diversamente, gli si chiede di garantire qualcosa che non conosce completamente. Quando alcuni dati sono riservati, il passaggio delle informazioni può essere gestito attraverso accordi di riservatezza. Formule, processi e informazioni commercialmente sensibili non devono necessariamente comparire nella dichiarazione destinata a circolare; devono però essere disponibili nella documentazione tecnica quando servono a dimostrare la conformità.
CONAI ha pubblicato una nota informativa specifica, aggiornata nel luglio 2026, proprio per chiarire responsabilità, contenuti della dichiarazione e flussi documentali tra gli operatori economici.
Dichiarazione e documentazione tecnica non sono la stessa cosa
La dichiarazione identifica l’imballaggio e attesta il rispetto delle prescrizioni applicabili. La documentazione tecnica contiene gli elementi sui quali l’attestazione si fonda: descrizioni dei materiali e dei processi produttivi, dati, calcoli, valutazioni, prove di laboratorio e risultati analitici. Sono due parti dello stesso sistema documentale, ma non sono intercambiabili.
La documentazione tecnica sostiene ciò che viene dichiarato. Una dichiarazione riferita genericamente a “tutte le vaschette in PET” o a “tutti i contenitori in PP” rischia di non essere sufficiente. Il documento deve permettere di identificare l’imballaggio e di risalire alla sua origine. Va inoltre considerato un aspetto spesso sottovalutato: la valutazione non può fermarsi al singolo componente quando il requisito riguarda l’intera unità di imballaggio. Una bottiglia non si valuta ignorando tappo ed etichetta; una vaschetta non si valuta senza considerare film, decorazione ed eventuali altri elementi associati.
3. Posso già affermare che il mio imballaggio è riciclabile secondo il PPWR?
Dire che un imballaggio è realizzato con un materiale riciclabile non equivale a dimostrare che l’intera configurazione soddisfa o soddisferà i criteri di riciclabilità del PPWR. Un materiale può disporre di una filiera di riciclo consolidata, ma il risultato finale dipende anche da colori, barriere, etichette, adesivi, chiusure, componenti integrati e possibilità di riconoscimento e separazione negli impianti di selezione.
Il ragionamento vale per plastica, carta, alluminio, acciaio, vetro e strutture composte da più materiali.
I criteri europei devono ancora essere completati
Il PPWR stabilisce il principio secondo cui gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili. La Commissione europea ha tuttavia chiarito che i criteri armonizzati di progettazione per il riciclo, le classi di prestazione e una parte delle relative modalità di valutazione verranno completati attraverso successivi atti tecnici.
Entro il 1° gennaio 2028 dovranno essere definiti i criteri di progettazione per il riciclo e le classi di prestazione. Dal 2030 tali classi diventeranno determinanti per l’immissione sul mercato; dal 2035 entrerà nella valutazione anche il requisito del riciclo su larga scala. Oggi, quindi, non ha senso né dichiarare in anticipo la piena conformità a criteri non ancora completamente definiti, né incrociare le braccia in attesa del 2030.
Che cosa può fare oggi un’azienda
Può raccogliere composizione, pesi, strutture, componenti, schede tecniche e valutazioni esistenti; individuare gli imballaggi più complessi; verificare le indicazioni ricevute dai produttori e ridurre le configurazioni che presentano criticità evidenti. È un lavoro poco spettacolare, ma nei prossimi anni farà la differenza tra chi dispone di un fascicolo documentale costruito nel tempo e chi dovrà ricostruire tutto all’ultimo momento.
Un esempio frequente è quello di un vasetto in PP abbinato a una capsula in alluminio. In determinate applicazioni può essere utile valutare una chiusura compatibile con il polimero del contenitore, con l’obiettivo di semplificare la configurazione complessiva. Non basta però sostituire un componente per dichiarare l’imballaggio monomateriale o automaticamente riciclabile. La verifica deve riguardare la struttura effettiva della chiusura, gli eventuali strati funzionali, la decorazione e l’intera unità di imballaggio. Un altro esempio riguarda la riduzione dello spessore di una vaschetta termoformata.
La modifica diminuisce il peso unitario, ma deve essere verificata rispetto a rigidità, deformazione, impilabilità, saldatura e comportamento durante il trasporto. Non basta neppure sapere che vaschetta e film, considerati separatamente, appartengono a materiali potenzialmente riciclabili. Bisogna capire come funzionano insieme e come verrà gestita l’intera unità dopo l’utilizzo. Sul piano commerciale, il linguaggio deve rimanere prudente: si descrive ciò che è tecnicamente documentabile, evitando affermazioni ambientali più ampie delle evidenze disponibili.
4. Basta cambiare materiale per ridurre il rischio normativo?
Il cambio di materiale è spesso la prima soluzione proposta perché è la più visibile. È anche una delle decisioni più rischiose quando viene presa prima di avere ricostruito la funzione dell’imballaggio. Un contenitore deve proteggere il prodotto, lavorare correttamente sulla linea, garantire la chiusura, mantenere le prestazioni per tutta la durata di conservazione e arrivare integro al cliente. Il materiale è uno degli strumenti utilizzati per ottenere questo risultato. Non è il risultato.
Una soluzione migliore sulla carta può essere peggiore in produzione
Il passaggio da un contenitore plastico a una struttura a base carta, per prendere un esempio oggi molto discusso, richiede la verifica delle barriere, dei rivestimenti, della resistenza all’umidità, della saldatura, del contatto con alimenti e del comportamento sull’impianto esistente. Nessuna delle due soluzioni è migliore in assoluto. Entrambe devono essere valutate rispetto alla funzione reale. Lo stesso vale per la riduzione di peso.
Alleggerire una vaschetta sembra sempre una buona notizia, finché la riduzione di spessore non aumenta le deformazioni, rallenta la separazione dei contenitori impilati all’ingresso della linea, rende instabile la saldatura o fa crescere gli scarti. A quel punto il risparmio sul pezzo si è trasformato in un costo industriale. Quando il cambio di materiale viene preparato correttamente, anche gli adeguamenti dei componenti associati e dei parametri di linea possono essere pianificati prima delle prove industriali. In un passaggio dal PET al PP, per esempio, devono essere verificati il film di chiusura, le temperature e i tempi di saldatura. Il problema non è la modifica in sé: il problema nasce quando le informazioni arrivano tardi o non arrivano affatto.
Il prezzo unitario non coincide con il costo reale
Il costo di un imballaggio non è soltanto il prezzo riportato nell’offerta. Comprende resa di linea, scarti, fermate, produttività, trasporto, rotture, contestazioni e perdita di prodotto. Un imballaggio leggermente meno caro, ma instabile sulla linea, può costare molto di più. Una soluzione più robusta e meglio progettata può avere un prezzo unitario superiore e produrre un risultato economico complessivo migliore. Per questo una richiesta d’o]erta completa protegge anche il produttore serio: gli permette di lavorare su un problema industriale definito, invece di essere confrontato soltanto sul prezzo per pezzo. Una decisione del genere non può appartenere a una sola funzione aziendale. Gli acquisti conoscono il vincolo economico; la qualità presidia requisiti e documentazione; ricerca e sviluppo verifica il rapporto con il prodotto; la produzione valuta il comportamento in linea; la logistica considera movimentazione, composizione dei bancali e trasporto. Quando manca uno di questi interlocutori, il problema riemerge più avanti, spesso nel momento peggiore.
5. Quali dati devo definire prima di chiedere una nuova offerta?
Una richiesta d’offerta incompleta produce quasi sempre un confronto incompleto. Se la richiesta si riduce a formato, materiale, peso e quantità annua, il produttore deve colmare i vuoti con ipotesi. Due proposte apparentemente confrontabili possono così essere costruite su presupposti differenti. A rimetterci è chi deve scegliere.
Le informazioni sul prodotto e sul processo
Va chiarito che cosa verrà confezionato, in quali condizioni, con quale temperatura di riempimento, quali trattamenti subirà e quale durata di conservazione dovrà garantire. Per un alimento refrigerato possono essere determinanti il comportamento del prodotto, i requisiti di barriera, l’eventuale confezionamento in atmosfera protettiva, la tenuta della saldatura e le condizioni di conservazione. Chiedere semplicemente “una vaschetta di queste dimensioni” non basta.
Le informazioni sulla linea
La compatibilità dimensionale, da sola, non garantisce la compatibilità industriale. Contano la velocità della linea, l’alimentazione automatica, la separazione dei contenitori impilati, le tolleranze, il sistema di chiusura, le temperature e i tempi di saldatura, l’etichettatura, i controlli in linea e le criticità già riscontrate con l’imballaggio attuale. Coinvolgere la produzione soltanto quando arrivano i campioni significa scoprire i vincoli quando è ormai tardi per gestirli bene.
Le informazioni sull’unità di imballaggio
Il contenitore va descritto insieme a coperchio, film, etichetta, decorazione, adesivi, pigmenti ed eventuali elementi separabili, indicando peso, struttura, materiali e destinazione dei singoli componenti. Non è burocrazia in più. È ciò che consente al produttore di valutare la soluzione reale e non un’astrazione.
Le informazioni commerciali e logistiche
Servono volumi realistici, lotti, frequenza degli ordini, mercati di destinazione, condizioni di trasporto, composizione dei bancali, spazi disponibili e previsioni di sviluppo. Anche l’obiettivo economico deve essere dichiarato, come vincolo del progetto e non come semplice richiesta del prezzo più basso. Se l’obiettivo di costo è incompatibile con le prestazioni richieste, è meglio scoprirlo subito. Si può allora lavorare su peso, automazione, decorazione, standardizzazione, lotti o trasporto. Rimandare il problema significa soltanto ritrovarselo nella fase dell’o]erta o, peggio, in produzione.
Il PPWR rende più importante il progetto, non il solo materiale
Il PPWR aumenterà le informazioni da raccogliere e le responsabilità da chiarire lungo la filiera. Non per questo ogni azienda dovrà trasformarsi in un laboratorio normativo, né il produttore dell’imballaggio dovrà farsi carico da solo dell’intero processo. Quello che il Regolamento rende ancora più necessario è ciò che i progetti ben riusciti hanno sempre avuto: cliente e produttore che si parlano prima e meglio.
La scelta di un imballaggio dovrebbe partire dall’unità completa, dalle prestazioni richieste, dai vincoli della linea, dalla documentazione disponibile e dalla corretta attribuzione delle responsabilità. Solo dopo ha senso confrontare materiali, tecnologie e prezzi. Un progetto impostato in questo modo non indebolisce il fornitore. Premia chi possiede competenza tecnica, capacità produttiva e documentazione adeguata, riducendo il rischio di scegliere una soluzione sulla base di presupposti incompleti. Prima di modificare un imballaggio o richiedere una nuova quotazione, conviene ricostruire con precisione l’unità di imballaggio, i vincoli della linea, le prestazioni richieste e le informazioni documentali necessarie.
GLPS può contribuire a impostare questo confronto insieme al cliente e al produttore rappresentato, mettendo in relazione esigenze tecniche, produttive e commerciali prima che il progetto entri nella fase dell’offerta.
Fonti e bibliografia:
- Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – EUR-Lex.
- Packaging waste e calendario di applicazione del PPWR – Commissione europea.
- Linee guida della Commissione europea sull’applicazione del Regolamento (UE) 2025/40, giugno 2026.
- Nuovo Regolamento imballaggi PPWR: strumenti e approfondimenti – CONAI.
- Nota informativa CONAI sulla dichiarazione di conformità, aggiornata al 9 luglio 2026.